sabato 1 dicembre 2012

Per le opere energetiche l'errore nel bonifico è rimediabile solo con la sostituzione

Non è bonariamente sanabile l'errore compiuto sul bonifico per il pagamento delle prestazioni che darebbero diritto alla detrazione per la ristrutturazione edilizia e per le opere energetiche (detrazione del 36% e del 55%). Dal 2010 le banche e le Poste italiane operano una ritenuta del 4% a titolo di acconto, nei confronti delle imprese destinatarie dei bonifici in commento. La mancata indicazione che si tratta di un bonifico a pagamento di tali interventi, o l'omessa indicazione del codice fiscale e della partita Iva dell'impresa stessa, quindi, non consente la trattenuta fiscale. Da qui l'unica possibilità per il contribuente di essere legittimato alla detrazione è quella di farsi restituire dall'imprenditore i soldi già versati, ed effettuare un nuovo bonifico, avendo cura, questa volta, di riportare tutti i dati necessari.

Credi che possa essere utile introdurre nelle scuole superiori una materia che si chiamerebbe "Educazione al Risparmio Energetico" al fine di informare i ragazzi in merito all'uso consapevole e responsabile anche dell'energia prodotta da fonti rinnovabili?