sabato 31 marzo 2012

Novità della CEI 0-21 in vigore dal 23 giugno 2012

Lo scorso 23 dicembre è stata pubblicata la tanto attesa CEI 0-21 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti a Bassa Tensione (BT) delle imprese distributrici di energia elettrica". La normativa fornisce le prescrizioni di riferimento per la corretta connessione degli impianti degli utenti, tenendo conto delle caratteristiche funzionali, elettriche e gestionali della maggior parte delle reti in BT italiane. Oltre a ciò, sono indicate le modalità di test atti a verificare e certificare i convertitori statici (PV inverter) che dovranno essere installati nella rete elettrica italiana. La CEI sostituisce completamente la ormai conosciuta "Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL Distribuzione edizione 2.1" ed entrerà in vigore a partire dal 23 giugno 2012, ossia sei mesi dopo la data di pubblicazione della norma. Le novità rispetto alla precedente normativa sono le seguenti:

  • Squilibri di potenza transitori: superiori a 6 kW (per impianti trifase realizzati con più unità monofase, in condizioni di funzionamento normale resta valido il limite di 6 kW per il massimo squilibrio tra le fasi - LSP= Limite di Squilibrio di Potenza); Tale limite può essere superato in maniera transitoria: permanente <= 6kW; temporaneo per 30 minuti <= 10 kW; temporaneo per 1 minuto > 10 kW. Un automatismo deve garantire il distacco al superamento di uno dei limiti di squilibrio transitorio. 
  • Condizioni di connessione, riconnessione ed erogazione graduale della potenza: l'obiettivo della prova è prevenire la connessione con frequenza e tensione al di fuori dei limiti stabiliti dal Distributore e ridurre le perturbazioni alla rete in fase di connessione o ripristino dopo l'intervento della protezione di interfaccia. L'inverter, prima di riconnettersi, deve controllare i parametri di reti per un tempo minimo di 5 minuti; dopo la connessione, la potenza deve essere erogata in maniera graduale da vuoto fino al massimo della potenza erogabile con un gradiente non superiore al 20% Pn/min.
  • Immissione della componente continua - Idc Injection - rimozione del trasformatore se l'inverter è dotato di protezione sensibile alla componente continua della corrente in uscita. Implementazione di una doppia soglia: protezione contro deriva a Icc >= 0,5% In, tempo di intervento 1 s; protezione contro guasto a Icc > 1 A, tempo di intervento 200 ms.
  • Requisiti costruttivi dei generatori oltre 3 kW per l'immissione di potenza reattiva.
  • Partecipazione al controllo della tensione tramite gestione della potenza reattiva. L'inverter deve integrare delle curve di potenza reattiva con possibilità di selezione sulla base delle indicazioni del distributore. Le curve sono: Cos (P) - controllo in base alla potenza erogata; Q (U) - controllo in base alla tensione di rete.
  • Per impianti oltre 6 kW insensibilità degli abbassamenti di tensione (LVFRT). Lo scopo della prova è quello di evitare la disconnessione di grandi porzioni di produzione distribuita e ilo conseguente rischio di insorgenza di perturbazioni di rete e black-out.
  • Limitazione della potenza attiva generata. La limitazione della potenza attiva prevede i seguenti step: limitazione della potenza attiva in caso di sovra frequenza; limitazione della potenza attiva su comando esterno.
  • Protezione di interfaccia: nuovi limiti per PI integrata e nuove funzioni: nuovi limiti e caratteristiche della PI: impianti <= 6 kW (può essere integrata nell'inverter); impianti > 6 kW (deve essere esterna); comando di telescatto. Capacità di ricevere segnali su protocollo serie IEC 61850.
  • Definizione accurata del Protocollo di Test di tipo sugli inverter.

giovedì 22 marzo 2012

Quando produrre il certificato antimafia per ottenere gli incentivi del quarto conto energia?

Il GSE ha recentemente chiarito che tutti i soggetti che intendono beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale del 5 maggio 2011 devono presentare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo numero 159/2011, la certificazione antimafia. Tale regola generale è, però, soggetta ad alcune eccezioni. Restano esclusi dall'obbligo di produrre il certificato:

  • i soggetti pubblici, ovvero una pubblica amministrazione, un ente pubblico, un ente o un'azienda privati ma vigilati dallo Stato o da un altro ente pubblico, una società o impresa in qualunque modo controllata dallo Stato o da altro ente pubblico, un soggetto concessionario di opera pubblica;
  • tutti i soggetti i cui organi rappresentativi, amministrativi e di controllo siano già sottoposti per legge o regolamento alla verifica di particolari requisiti di onorabilità;
  • i soggetti che esercitino attività agricola o professionale, ma non organizzata in forma di impresa, oppure attività artigianale in forma di impresa individuale, oppure ancora attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
  • i soggetti destinatari di incentivi il cui valore complessivo, inclusi gli incentivi riferiti ad altri impianti a fonte rinnovabile, non superi i 150.000 euro.
Per quanto riguarda, in particolare, l'ultimo punto, si tenga presente che per calcolare il valore complessivo degli incentivi cui si può aspirare si tratterà di inquadrare correttamente la tariffa incentivante cui si ha diritto (che è quella prevista dal Decreto in vigore alla data di entrata in esercizio dell'impianto), comprendendo in essa anche eventuali premi e maggiorazioni, e moltiplicarla per la producibilità annua dell'impianto (che è quella indicata nella scheda finale dell'impianto) per i venti anni di durata dell'incentivo. Il certificato antimafia è rilasciato dalla Prefettura o dalla Camera di Commercio, mentre i soggetti che non sono tenuti alla presentazione di tale certificato devono comunque produrre una dichiarazione di esenzione ai sensi del D.P.R. numero 445/2000. Un modello per la compilazione di tale dichiarazione è reperibile anche sul sito del GSE, nell'allegato 2 alle Regole Applicative del quarto conto energia. Si ricorda che, ogni volta che si verifica un cambio di identità del soggetto titolare del diritto a percepire gli incentivi, il nuovo soggetto subentrante dovrà a sua volta produrre il certificato antimafia o la dichiarazione sostitutiva. Si tenga, infine, presente che la mancata presentazione del certificato antimafia o della dichiarazione sostitutiva comporta la non ammissione agli incentivi.

mercoledì 21 marzo 2012

Google investe nel fotovoltaico e nell'eolico

Google e la holding finanziaria statunitense KKR investiranno in una rete di 4 impianti fotovoltaici che serviranno la Sacramento Municipal Utility District. Le installazioni, affidate al Recurrent Energy, forniranno complessivamente 88 megawatt di potenza. Tre saranno completati entro la prima parte dell'anno, l'altro entro la fine del 2012. Ci si aspetta una produzione di circa 160 milioni di KWh nel primo anno di attività, l'equivalente del consumo di elettricità di oltre 13.000 abitazioni medie. In forza di quest'operazione, l'investimento di Google in progetti legati alle rinnovabili salgono a 915 milioni di dollari. Tra le operazioni più eloquenti in tal senso c'è lo stanziamento di quasi 100 milioni di dollari per lo sviluppo di un parco eolico da 854 megawatt in costruzione in Oregon e di ulteriori risorse in progetti legati alla diffusione del fotovoltaico.

lunedì 19 marzo 2012

Roof-IT di Enfinity per cedere il proprio tetto in comodato d'uso e risparmiare sulla bolletta

Se si decide di cedere il diritto di superficie del proprio tetto per 25 anni, è possibile realizzare sul tetto di vostra proprietà un impianto fotovoltaico senza sostenere alcuna spesa, ma traendone vantaggi economici. Roof-IT di Enfinity, infatti, prevede la cessione del diritto di superficie della copertura dell'edificio di vostra proprietà ad Enfinity, la quale realizzerà a proprie spese l'impianto fotovoltaico in cambio di un corrispettivo attualizzato in soluzione unica. Il che, tradotto, significa che sarete liquidati in un'unica soluzione, all'inizio del contratto. Per chiarire con un esempio, una copertura di 15.000 metri quadri ben orientata, se data in affitto può fruttare 200.000 euro, erogati in un'unica soluzione. Ma attenzione, perché non è l'entità della superficie a fare la differenza: la stessa metratura, in una regione dell'Italia meridionale, può fruttare anche il doppio, perché è in grado di produrre una quantità di energia maggiore. Anche in questo caso, è l'azienda a farsi carico di ogni onere relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e anche dell'eventuale rifacimento delle coperture laddove sia necessario; a tal proposito, soprattutto in presenza di amianto, l'azienda provvede a una bonifica preventiva. Le condizioni necessarie e sufficienti affinché un tetto possa essere ritenuto idoneo da parte di Enfinity sono le seguenti: la superficie deve essere di almeno 2000 mq netti al Nord Italia, e di almeno 1500 mq netti al Sud e, pertanto, non stiamo parlando di tetti piccolissimi; inoltre l'immobile deve essere di proprietà e deve essere presente un'unica cabina di allaccio primaria propria.

venerdì 16 marzo 2012

SoleMio di Sorgenia per avere un impianto fotovoltaico in comodato d'uso gratuito

Si chiama SoleMio di Sorgenia l'impianto fotovoltaico in comodato d'uso gratuito che permetterà, a chiunque voglia affittare il proprio tetto, di diventare produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili. I vantaggi derivanti da una proposta del genere sono molteplici: il primo, e forse più importante, è il risparmio in bolletta. Tutta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e contemporaneamente consumata nell'abitazione rappresenta infatti il risparmio giornaliero, che nei casi migliori può raggiungere il 50%. Ma ci sono anche l'aumento del valore dell'immobile (la presenza dell'impianto fotovoltaico può migliorare la classe energetica dell'edificio), e un altro aspetto che potrebbe sembrare piuttosto interessante è che, trascorsi i 20 anni di durata del contratto, l'impianto diventa del proprietario dell'immobile. Tutta l'operazione, per il proprietario del tetto è a costo zero. 

Ma vediamo un po' più in dettaglio come funziona SoleMio di Sorgenia. Prendiamo un'abitazione collocata in una regione del Centro Italia, con una potenza impegnata di 3kW e con un fabbisogno annuo di 3500 kWh. Se i proprietari decidono di installare sul tetto un impianto in comodato d'uso da 3 kWp, il risparmio in bolletta stimato è di circa il 33%. Non solo, così facendo si evita l'immissione in atmosfera di circa 1875 Kg di anidride carbonica. Nelle stesse condizioni, però, il risparmio può aumentare, ma solo se l'impianto che si va ad installare è di 4,5 kWp: la bolletta diminuisce di circa il 43% e l'anidride carbonica risparmiata arriva a quota 2812 Kg. 

Per quanto riguarda l'iter burocratico, niente paura: Sorgenia si fa carico di gestire tutte le pratiche amministrative e sostenere tutti gli oneri necessari per realizzare e allacciare l'impianto alla rete di distribuzione, ma non è tutto; si fa carico anche della sua manutenzione. In altri termini nessuna spesa dovrà essere sostenuta né all'atto della realizzazione dell'impianto, né durante la durata del contratto. E vi è anche la possibilità del riscatto: qualora si decidesse di diventare proprietario dell'impianto, prima della scadenza dei 20 anni, sarà sufficiente comunicarlo a Sorgenia e corrispondere un importo prefissato che, chiaramente, decrescerà con il trascorrere degli anni. Infine, vale la pena sottolineare che non si dovrà più pagare nulla all'attuale fornitore di energia. L'unica bolletta che si dovrà pagare, quindi, sarà quella che Sorgenia invierà ogni due mesi, al netto degli sconti applicati.

L'impianto fotovoltaico va accatastato autonomamente?

Il Consiglio Nazionale del Notariato, rispetto all'accatastamento degli impianti fotovoltaici, ha dedotto che anche le dimensioni dell'impianto devono avere un certo peso in merito a ciò. Pertanto, secondo il Consiglio, ai piccoli impianti fotovoltaici destinati in prevalenza alla copertura dei consumi domestici, non può essere riconosciuta una propria autonomia reddituale e dunque non devono essere autonomamente accatastati. Al limite, potrebbero incidere sulla rendita attribuibile al fabbricato di cui costituiscono pertinenza. Al contrario, invece, le centrali o i parchi fotovoltaici, producendo energia elettrica per lo più destinata alla vendita, sono senza dubbio suscettibili di un'autonoma redditività e pertanto sono soggetti ad accatastamento, alla stregua di qualsiasi altro bene immobile. E come distinguere un piccolo impianto da uno di grosse dimensioni? Il criterio più pertinente, a detta del Consiglio Nazionale del Notariato, è la potenza dell'impianto: il limite tra piccoli impianti e centrali fotovoltaiche è spesso individuato nei 20 kW e dunque, anche per quanto riguarda l'accatastamento, potrebbe essere utilizzato questo parametro.

martedì 13 marzo 2012

Agevolazioni per gli interventi volti a favorire il risparmio energetico: dal 2013 cambia tutto

Con il Decreto Salva Italia, le detrazioni del 55% hanno finalmente trovato pace: saranno prorogate per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012. Ma attenzione, perché la proroga durerà solo un anno. A partire dal 2013, infatti, gli interventi di risparmio energetico attualmente beneficiari del 55% confluiranno nel cosiddetto 36% e cioè nella detrazione prevista per le spese di ristrutturazione delle abitazioni. Infatti il suddetto decreto, prevede la detraibilità del 36% anche per interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento del risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Pertanto, quanto previsto dalla lettera "h", diversamente dalle altre tipologie di interventi che beneficeranno del nuovo 36% fin dal primo gennaio 2012, si applica alle spese effettuate a decorrere dal primo gennaio 2013. Già, perché ci sarà un nuovo 36%: le detrazioni del 36%, infatti, dal primo gennaio scorso sono state rese stabili, senza scadenza temporale e sono state inserite nel Dpr 917/86, e cioè nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

domenica 11 marzo 2012

A cosa serve l'attestato di certificazione energetica?

A cosa serve l'attestato di certificazione energetica? L'attestato di certificazione energetica (ACE), con l'attribuzione di specifiche classi prestazionali, è lo strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore rendimento energetico, che permette ai cittadini di valutare la prestazione energetica dell'edificio di interesse e di confrontarla con i valori tecnicamente raggiungibili, in un bilancio costi/benefici.

Per ottenere l'attestato di certificazione energetica occorre:

  • la planimetria dell'abitazione;
  • l'anno di costruzione dell'immobile;
  • la provincia e la città di locazione dell'edificio, per appurare la zona geotermica e le medie stagionali inerenti la temperatura;
  • i dati e le carte catastali dell'immobile;
  • il libretto della caldaia o dell'impianto centralizzato;
  • il documento della legge 10/91 (se disponibile);
  • le caratteristiche di isolamento dell'immobile.
L'ACE è obbligatoria se:

  • un edificio è di nuova costruzione;
  • si vuol fare un intervento di ristrutturazione che includa un ampliamento volumetrico;
  • si vuol fare un intervento che coinvolge più del 25% della superficie disperdente dell'edificio;
  • si vuol recuperare a fini abitativi un sottotetto esistente;
  • si vuol accedere agli incentivi, per esempio alla detrazione fiscale del 55%;
  • si vuol vendere o acquistare un edificio o un'unità immobiliare;
  • si vuol stipulare un contratto di affitto riferito ad una o più unità immobiliari;
  • si vuol intervenire sull'impianto termico compresa l'installazione di uno nuovo o la sostituzione del generatore di calore;
  • sono in atto provvedimenti giudiziari che comportano il trasferamento dell'immobile;
  • vengono stipulati nuovi contratti di servizio energia o gestione degli impianti termici o climatizzazione nel caso di edifici pubblici.
Quanto costa l'ACE?

Per l'attestato di certificazione energetica non esiste una parcella standard del professionista. Tuttavia, per dare un'idea dei costi, possiamo dire che, prendendo come esempio un immobile di circa 100 mq, il costo della certificazione energetica può variare dai 300 euro ai 700 euro. Molto, però, dipende anche dalla documentazione che il proprietario dell'edificio fa trovare al certificatore energetico. Di norma è più costosa la certificazione di un immobile esistente, in quanto i controlli sono più difficili rispetto ad una certificazione energetica fatta su un edificio nuovo.

Cosa certifica l'ACE?

Per il calcolo della certificazione energetica il tecnico deve valutare una serie di aspetti, a partire dalla zona climatica. Quindi dovrà valutare la posizione e l'orientamento dell'edificio, le sue caratteristiche termiche, l'impianto di condizionamento e di ventilazione, di riscaldamento e di produzione dell'acqua sanitaria, nonché la presenza di sistemi ad energia rinnovabile e pulita (fotovoltaico, eccetera). Infatti, secondo le linee guida per la certificazione energetica, la prestazione energetica complessiva di un immobile si può esprimere con l'indice di prestazione energetica globale EPgl, che altro non è che la sommatoria di altri indici e cioè di EPi, ossia l'indice che rappresenta la prestazione energetica per la climatizzazione invernale, di EPacs, e cioè l'indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria, di EPe, ossia l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva e di EPill, ossia l'indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale. Si tenga conto che, come dicono le linee guida, nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kWh/mq all'anno, mentre nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi in kWh/m3 all'anno. Espletate queste valutazioni (eventualmente supportate da strumentazione idonea e da software dedicati), il tecnico sarà in grado di assegnare l'indice di prestazione energetica e dunque la classe energetica di merito.

Quanto tempo vale l'ACE?

L'ACE non dura per sempre, ma ha una validità massima di 10 anni, e tale validità decade nel momento in cui vengano apportate modifiche all'immobile.

L'energia solare è la migliore risorsa per il futuro

Per 9 italiani su 10 l'energia è la migliore risorsa per il futuro perché sicura e compatibile con l'ambiente. Lo attesta il rapporto "Gli italiani e il solare", sviluppato da IPR Marketing per conto della Fondazione Univerde. Dalla prima rilevazione avvenuta nel 2009, la disponibilità dei cittadini nei confronti del fotovoltaico è passata dal 50% all'80%. Sondaggi favorevoli anche per l'eolico che piace al 59% del campione. Crolla dal 62% al 35% il partito di chi considera il fotovoltaico più costoso rispetto alle fonti energetiche tradizionali. Per giovani e adulti il prezzo resta comunque un fattore determinante, che gli over 54 individuano invece, nella certificazione di qualità dei moduli. Questa fascia di pubblico, assieme ai residenti al Nord, non si lascia scoraggiare dall'assenza di incentivi, al contrario di adulti e residenti al Sud. Il 33% degli intervistati trae sicurezza dalla qualità dei prodotti acquistati, il 18% dal consiglio dell'installatore e il 15% dal parere di architetti e ingegneri.

venerdì 9 marzo 2012

Novità inerenti il bonus eternit

Ne abbiamo già parlato in passato (vedi: Conto Energia 2011: incrementi del 10% per chi installa pannelli solari al posto dell'eternit e Smaltire l'amianto installando pannelli fotovoltaici conviene), ma è bene fare delle ulteriori precisazioni in merito a questo argomento poiché le novità sono sempre molte. L'eternit è un materiale pericoloso e altamente tossico che però può trasformarsi anche in un'ottima opportunità per usufruire di generosi incentivi. Da qualche anno, per chi sostituisce i tetti e le coperture in amianto con i pannelli fotovoltaici, il Conto Energia prevede una tariffa maggiorata, ossia una sorta di premio che possa in qualche modo spingere il maggior numero di persone a bonificare situazioni particolarmente pericolose per la salute umana. Per quanto riguarda la sostituzione dell'eternit e il relativo bonus, il GSE ha recentemente fornito alcune precisazioni. La prima inerisce l'aspetto temporale: "lo smaltimento dell'amianto deve essere effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico: nè prima nè dopo". La seconda precisazione, invece, è di tipo quantitativo: "per usufruire dell'incentivo maggiorato deve essere rimossa o smaltita la totale superficie di eternit su cui si intende installare i pannelli". O meglio: la superficie dell'impianto fotovoltaico deve essere pari o inferiore alla superficie bonificata, con un margine di tolleranza pari al 10%. In altri termini, non è possibile fare un intervento parziale, ma praticamente tutta l'intera superficie deve essere bonificata. Non poteva, poi, certamente mancare una precisazione di carattere squisitamente burocratico: "per procedere con la richiesta di questo bonus, bisogna compilare il Formulario per il trasporto dei rifiuti, nonché allegare alla richiesta le fotografie del tetto prima e dopo l'intervento di bonifica". Infine il GSE ha stabilito che: "il premio previsto dal IV Conto Energia per gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di eternit va applicato anche agli interventi avviati con il Terzo Conto Energia, purché gli impianti fotovoltaici, installati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto, entrino in esercizio entro e non oltre il 30 giugno 2012".

I moduli fotovoltaici costano sempre meno secondo un'indagine di IHS iSuppli

I componenti necessari per costruire un impianto fotovoltaico costano meno e la debolezza della domanda europea sposterà uleriormente la battaglia sul campo del prezzo. E' quanto evidenzia un'indagine condotta da IHS iSuppli. Sotto i riflettori sono finiti i moduli in silicio policristallino, scesi sotto i 30 dollari al chilo a partire da inizio novembre 2011 e in predicato di toccare punte di 20 in primavera. Secondo gli analisti, visti l'eccesso di offerta e la forte concorrenza, i margini lordi, derivanti dalla produzione di moduli fotovoltaici, saranno a cifra singola. I produttori, quindi, dovranno necessariamente ottimizzare le proprie prestazioni per non perdere redditività. Il mercato comunque potrebbe trarne un certo beneficio. I prezzi potrebbero assestarsi, infatti, entro fine anno a 1,50 euro per watt a terra e a 1,80 euro per watt sui tetti, dando luogo a una crescita della domanda mondiale che si prevede sia trainata dall'Europa, dalla Cina e dall'emergente India.

sabato 3 marzo 2012

Incentivi agli impianti fotovoltaici posti in aree agricole: l'articolo 65 non si tocca!

Nel mare magnum delle norme che costituiscono il cosiddetto Decreto sulle Liberalizzazioni ve n'è una che sicuramente farà contenti tutti coloro i quali miravano ad ottenere gli incentivi relativi agli impianti fotovoltaici posti su terreni agricoli. L'articolo 65, al centro delle più aspre diatribe tra Governo ed operatori del settore, non si tocca, o meglio, sulla sua rimodulazione è stata fatta marcia in dietro. Gli effetti del provvedimento ineriscono lo sblocco pressoché totale degli incentivi previsti dal IV Conto Energia se l'impianto entrerà in funzione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto che, è bene ricordarlo, risale al 24 gennaio 2012. Inoltre, erano state autorizzate le installazioni sulle serre. Ma adesso, le nuove modifiche apportate al maxi emendamento hanno cancellato il comma che equiparava le serre fotovoltaiche agli impianti su edifici. Secondo quanto si legge all'interno del documento, dall'entrata in vigore della legge, l'articolo 65 prevede in primo luogo che "agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28". Ma con un'eccezione: tale comma, infatti, non verrà applicato "agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al post realizzato in precedenza dal titolo "Aboliti gli incentivi agli impianti fotovoltaici posti in aree agricole".

giovedì 1 marzo 2012

Cosa comportano le dissimmetrie dei moduli fotovoltaici?

I moduli fotovoltaici di uguale tipologia, in teoria, dovrebbero essere tutti identici; in realtà, però, lo sono solo idealmente: moduli apparentemente uguali, infatti, differiscono sia gli uni dagli altri, sia rispetto ai loro valori nominali. Talvolta, le differenze di comportamento tra moduli simili, possono anche essere ricondotte a dissimmetrie (mismatch) causate da errori nel posizionamento degli stessi; le differenze tra i diversi moduli, ovvero le differenze della loro esposizione si traducono, nel collegamento in serie e in parallelo, in una variazione della potenza prodotta sia rispetto a quella ideale, sia rispetto a quella che si può calcolare in funzione dei dati nominali di targa.

Credi che possa essere utile introdurre nelle scuole superiori una materia che si chiamerebbe "Educazione al Risparmio Energetico" al fine di informare i ragazzi in merito all'uso consapevole e responsabile anche dell'energia prodotta da fonti rinnovabili?