lunedì 4 aprile 2011

Quando il GSE può richiedere l'integrazione documentale?

Quando il GSE può richiedere l'integrazione documentale? Esiste un riferimento normativo al riguardo? La risposta è si. Ai sensi del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2010, a seguito della richiesta da parte del responsabile dell'impianto di poter usufruire delle tariffe incentivanti, il GSE, dopo aver verificato l'ammissibilità della documentazione ricevuta, provvede a comunicare al soggetto responsabile l'esito della valutazione. Nei casi più semplici il GSE comunica da subito il provvedimento conclusivo, che può avere esito positivo (riconoscimento del premio) o esito negativo (diniego del premio). Tuttavia, prima di concludere la valutazione, Il GSE può richiedere un'integrazione della documentazione. In tal caso, il soggetto responsabile è tenuto ad inviare l'integrazione entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del GSE. Nel caso in cui la nuova documentazione risulti ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche, il GSE invia la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi della Legge 241/90. Si ricorda che la comunicazione di accoglimento della richiesta avviene sempre tramite il sistema informatico. Negli altri casi, in cui è necessario attestare la data di ricevimento, le modalità di comunicazione tra il GSE e il soggetto responsabile avvengono per il tramite di un indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella richiesta inviata o, in assenza, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Credi che possa essere utile introdurre nelle scuole superiori una materia che si chiamerebbe "Educazione al Risparmio Energetico" al fine di informare i ragazzi in merito all'uso consapevole e responsabile anche dell'energia prodotta da fonti rinnovabili?